Il professionista che richieda, a titolo di compenso per prestazioni professionali, importi superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti tariffe, sia in relazione alla natura dell’attività svolta, sia in relazione al titolo di abilitazione al patrocinio, e che abbia richiesto un provvedimento giudiziale senza possedere il titolo per restare personalmente in giudizio, tiene un comportamento lesivo del prestigio, dignità e decoro della Classe forense. (Nella fattispecie, è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di 2 mesi). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Vacirca), sentenza del 19 aprile 1991, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 19 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Novembre 1989
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