Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Variazioni del Collegio giudicante nel corso della udienza – Nullità della procedura e della decisione.

La composizione del Collegio giudicante nei procedimenti disciplinari deve permanere immutata in analogia con il disposto dell’art. 472, secondo comma, c.p.c., senza subire variazioni nel corso della udienza pena, in difetto, la nullità dell’intero dibattimento e, di conseguenza, della pronunciata decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Velletri, 16 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 19 Aprile 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 16 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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