Il rivolgersi da parte di un avvocato ad un collega, e per di più in pubblica udienza, con espressioni sconvenienti ed offensive, non è conforme a quelle regole di autocontrollo, di misura e di rispetto per il collega che debbono contrassegnare il comportamento del professionista forense. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Chiavari, 25 marzo 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 19 aprile 1991, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 19 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 25 Marzo 1986
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