Avvocato e procuratore – Albo avvocati e procuratori – Elenco speciale annesso all’Albo – Limitazione dell’attività dei professionisti dipendenti da uffici legali di enti pubblici – Fondamento.

Le eccezioni al principio delle incompatibilità sono state introdotte sulla base non di una specifica diversa attività svolta dai docenti o dipendenti di enti pubblici, ma per le condizioni di maggiore presunta autonomia nelle quali esse si esplicano rispetto ai dipendenti di imprenditori privati. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 19 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
Giurisprudenza CNF

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