L’avvocato ha il dovere di difendere il proprio cliente e di cercare di ottenere una sentenza allo stesso favorevole ma, nello svolgere questa attività, egli deve rispettare la procedura e le regole del contraddittorio anche al fine di evitare di violare le norme deontologiche e di correttezza professionale. à pertanto censurabile il professionista che cerchi di ottenere un provvedimento favorevole al proprio assistito senza rispettare maniere, forme e strumenti della procedura, nella fattispecie rendendosi responsabile di attività istruttoria fuori udienza, comunicando altresì notizie al magistrato su pretese nuove circostanze mai rese note in precedenza al collega avversario. Sanzione adeguata è l’avvertimento. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 11 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Bellisari), sentenza del 19 aprile 1991, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 19 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera
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