Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare. La sanzione per tale illecito va graduata, anche per rispetto al principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo presente la sussistenza di precedenti specifici a carico del responsabile, di eventuali altre violazioni deontologiche, delle giustificazioni addotte dall’interessato, del numero degli anni in relazione ai quali si è accertata l’infrazione dell’omesso inoltro del modulo 5. (Nella fattispecie, tenuto conto dell’assenza totale di altri addebiti e precedenti a carico del professionista la sanzione è stata ridotta alla sola censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989 (sospensione)
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