Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori – Omesso inoltro del modulo 5 – Illecito deontologico – Attenuanti – Censura.

Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare. La sanzione per tale illecito va graduata, anche per rispetto al principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo presente la sussistenza di precedenti specifici a carico del responsabile, di eventuali altre violazioni deontologiche, delle giustificazioni addotte dall’interessato, del numero degli anni in relazione ai quali si è accertata l’infrazione dell’omesso inoltro del modulo 5. (Nella fattispecie, tenuto conto dell’assenza totale di altri addebiti e precedenti a carico del professionista la sanzione è stata ridotta alla sola censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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