Il professionista che si sia reso responsabile di truffa ed emissione di assegni a vuoto compromette gravemente la propria reputazione e la dignità dell’intera Classe forense. (Nella fattispecie è stata ritenuta congrua l’applicazione della sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per la durata di un anno, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 settembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 19 Aprile 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Settembre 1988 (sospensione)
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