Il provvedimento del Consiglio dell’Ordine che dispone la cancellazione dall’Albo è atto amministrativo, soggetto a revoca o annullamento da parte dell’organo che lo ha emesso, fintanto che avverso la delibera stessa sia stata proposta l’impugnazione prevista dalla legge. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 19 aprile 1991, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 19 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Dicembre 1987
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