È legittima l’astensione della maggioranza dei componenti del Consiglio dell’Ordine dall’esercizio della funzione disciplinare, nei confronti di un iscritto allo stesso Consiglio dell’Ordine, che abbia precedentemente denunciato penalmente alcuni dei consiglieri e poi abbia citato in causa l’intero Consiglio dell’Ordine per sentirlo condannare in quanto «venuto meno ai propri doveri istituzionali». Vi è infatti in tale situazione un’evidente posizione di conflittualità tra le parti, che potrebbe indurre a giudizio non sereno. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 3 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 19 Aprile 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 1988
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