Il professionista che sia stato coinvolto in gravi vicende penali di risonanza anche nazionale, oltre che locale, per appropriazione indebita, truffa, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, emissione di assegni a vuoto, e che sia stato inquisito per calunnia e violazioni tributarie, ha compromesso con tali comportamenti non solo la propria reputazione, ma la dignità della intera classe forense. (Nella fattispecie il responsabile di tali addebiti è stato radiato dall’Albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sanremo, 12 febbraio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 9 aprile 1991, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 09 Aprile 1991 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 12 Febbraio 1990 (radiazione)
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