La sospensione cautelare non ha natura di vera e propria sanzione disciplinare e per la sua applicazione non è necessario che il Consiglio dell’Ordine valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sanremo, 12 febbraio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 9 aprile 1991, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 09 Aprile 1991 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 12 Febbraio 1990 (radiazione)
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