Il perseguire il cliente per il recupero di somme residuali non giustificate e così l’agire in giudizio nei confronti del cliente prima di porre termine al rapporto derivante dal mandato che questi aveva precedentemente conferito, costituiscono comportamenti lesivi della dignità del professionista. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 11 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 18 marzo 1991, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 18 Marzo 1991 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 11 Dicembre 1987 (censura)
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