Il professionista che si sia reso responsabile del reato di calunnia nei confronti di un collega, con condanna alla pena di due anni di reclusione, viola gravemente il dovere di lealtà e correttezza e merita la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Terni, 22 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 24 Gennaio 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 22 Novembre 1989 (sospensione)
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