La formazione del collegio giudicante, qualora il procedimento si articoli in più udienze, deve rimanere immutata per elementari esigenze di difesa, apparendo indispensabile che i giudici deliberanti abbiano partecipato a tutti gli atti istruttori e dibattimentali. La sentenza emessa dal collegio formato in modo diverso da quello che aveva presieduto le precedenti udienze va pertanto annullata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 6 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 20 dicembre 1990, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 20 Dicembre 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 06 Maggio 1987
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