Il professionista che cerchi di deviare a proprio profitto clienti di un collega, e che nella stessa questione assista i clienti nella conclusione di una transazione affidata anche al collega, senza la di lui partecipazione, viola i principi di lealtà, correttezza e solidarietà. (Nella fattispecie al responsabile di tali illeciti è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 30 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Dicembre 1990 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 30 Giugno 1988 (avvertimento)
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