L’obbligo di presentare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 della legge professionale e l’obbligo di inviare annualmente alla Cassa di Previdenza avvocati e procuratori il mod. 5, indipendentemente dal conseguimento d’un reddito professionale, discendono da precise disposizioni di legge. (Nella fattispecie al responsabile di tali addebiti, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento in considerazione dell’atteggiamento tenuto avanti il Consiglio e della personalità del professionista). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine, 18 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 27 Dicembre 1990 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Dicembre 1989 (censura)
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