Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Dei soli singoli consiglieri e non dell’intero Consiglio dell’Ordine quale organo giudicante.

L’istituto dell’astensione può interessare la persona fisica dei singoli consiglieri e non il Consiglio dell’Ordine quale organo innanzi al quale pende il procedimento. (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 21 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 27 Dicembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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