Il professionista che abbia omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori le comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 per alcuni anni viola gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense. (Nella fattispecie, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, la sanzione è stata contenuta nella sola censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Dicembre 1990 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Novembre 1989 (sospensione)
0 Comment