Non è censurabile il comportamento dell’iscritto nel registro dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio, che continui ad esercitare tale attività anche dopo la scadenza del quadriennio previsto per tale patrocinio, sulla base di provvedimento autorizzativo di esercizio di attività di patrocinatore dinanzi la Pretura, legalmente emesso dal Tribunale competente che ha disciplinato la sua attività nel periodo immediatamente successivo a tale scadenza e nel corso del quale egli aveva esercitato l’attività professionale contestatagli. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 7 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 27 Dicembre 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Dicembre 1988
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