L’avvocato che rivolga frasi sconvenienti ed offensive ad un collega viola il dovere di lealtà e colleganza cui deve attenersi nello svolgimento della professione forense. L’eventuale provocazione ricevuta non può costituire un’esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti di una corretta, anche se accesa, polemica processuale. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 14 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 27 Dicembre 1990 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 14 Maggio 1989 (avvertimento)
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