Il professionista che negozi titoli ricevuti fiduciariamente, contraffacendo le firme del titolare della ditta beneficiaria, al fine di appropriarsi delle relative somme, e costringendo in tal modo il proprio cliente a subire procedura monitoria e a doversi adoperare per raggiungere con la controparte un’ulteriore transazione, lede il decoro proprio e dell’intera classe forense. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha ridotto la sanzione alla cancellazione dell’Albo professionale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 4 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 27 Dicembre 1990 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 04 Luglio 1989 (radiazione)
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