Il professionista che falsifichi le firme dei propri clienti su atto di quietanza ed apponga firme apocrife su assegno circolare non trasferibile, distraendo poi la somma così ottenuta a proprio favore, compromette non solo il decoro e la dignità personali del professionista, ma anche la dignità ed il prestigio dell’intera classe forense. (Nella fattispecie all’interessato che si era reso responsabile anche di altri illeciti è stata applicata la sanzione della cancellazione dell’Albo). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 12 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 4 dicembre 1990, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 04 Dicembre 1990 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Dicembre 1988 (cancellazione)
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