La discrezionalità defensionale inerisce e si estende ad ogni atto, iniziativa, valutazione, argomento che siano funzionali agli scopi della difesa e che trovino espressione in forme corrette e rispettose dell’altrui immagine. Frasi ingiuriose ed offensive dirette ad intaccare l’integrità morale del patrono di parte avversa non partecipano in alcun modo al novero dei mezzi e dei fini di difesa. (Nella fattispecie al professionista che aveva accusato l’avversario di interesse privato nella causa e di difetto di principi morali è stata applicata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 5 novembre 1990, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 05 Novembre 1990 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Luglio 1989 (censura)
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