Il professionista che si sia appropriato per procurarsi ingiusto profitto di somme di spettanza del cliente e di cui aveva ottenuto possesso quale suo procuratore speciale, cagionando all’assistito un danno patrimoniale di particolare entità, con abuso di violazione di prestazione di opera, viola palesamente i doveri di probità, correttezza e decoro ai quali va ispirata l’attività professionale. (Al responsabile è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di soli sei mesi, in considerazione della sua giovane età, inesperienza e della morte della madre all’epoca dei fatti). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Mantova, 14 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 5 novembre 1990, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 05 Novembre 1990 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 14 Marzo 1989 (sospensione)
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