Nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense il professionista può essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori solo se munito di mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificamente per quel grado del procedimento, non valendo a tali effetti la procura rilasciata in precedente grado, anche se con estensione a tutti i gradi del procedimento. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliani), sentenza del 23 luglio 1990, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 23 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 06 Luglio 1989
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