Il Consiglio dell’Ordine non può decidere il rigetto delle domande di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta se non dopo aver sentito l’interessato e le sue giustificazioni. L’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 24, quarto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 determina la nullità della relativa delibera. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 10 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. PISAPIA), sentenza del 23 luglio 1990, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 23 Luglio 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 10 Luglio 1989
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