Il Consiglio dell’Ordine deve dar corso alla cancellazione dall’Albo dì appartenenza ogni qualvolta constati l’insussistenza di uno dei requisiti il cui possesso è condizione per l’iscrizione all’Albo professionale, senza che rilevi che il requisito sia venuto a mancare dopo l’iscrizione o già mancasse quando essa è avvenuta.
L’art. 3, ultimo comma, lett. b) della legge professionale è da interpretare nel senso che solamente i legali degli enti pubblici debbano essere considerati eccettuati dal regime di incompatibilità.
Nella fattispecie è stata pronunciata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista dipendente della Federconsorzi in quanto l’Ente risulta configurato secondo lo schema di una società cooperativa a responsabilità limitata, partecipato da consorzi agrari, a loro volta partecipati da persone fisiche o giuridiche le quali esercitano impresa agraria.
Pertanto la Federconsorzi, quale ente che opera con gli strumenti del diritto privato, e strutturato secondo criteri privatistici, non può ritenersi ente pubblico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 23 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Aprile 1989
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