Il professionista che non trasmetta con sollecitudine al collega quattro assegni o il relativo importo di sua competenza, che non abbia dato alcun riscontro alle numerose lettere di sollecito inoltratigli per ottenere il versamento, che non renda al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il più sollecitamente possibile i chiarimenti richiestigli, tiene un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 16 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PISAPIA), sentenza del 16 luglio 1990, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Luglio 1990 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 16 Luglio 1988 (sospensione)
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