Perché il professionista che sia pubblico dipendente abbia diritto – in via d’eccezione – all’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo è necessario che risulti inserito nell’ufficio legale istituito presso l’ente pubblico e che tratti cause ed affari propri dell’ente presso cui presta la propria opera. Nella fattispecie è stata disposta la cancellazione dall’Elenco speciale del dipendente ENI che non risultava inserito nel relativo ufficio legale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 16 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Ottobre 1988
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