Non può essere disposta la cancellazione dell’iscritto dal relativo Albo, Elenco o Registro se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Nella fattispecie è stata annullata la delibera del Consiglio dell’Ordine che aveva disposto la cancellazione del professionista dal Registro dei praticanti procuratori per non aver presentato in Consiglio la relazione annuale dell’attività di cui all’art. 5 r. d. 22 gennaio 1934, n. 37, adottata senza preventiva notifica di convocazione per sentire l’interessato nelle sue giustificazioni. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forli, 5 settembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. VACIRCA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 08 Giugno 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 05 Settembre 1989
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