Se la ratio della deroga al regime d’incompatibilità tra esercizio della professione forense ed impiego in amministrazioni o istituzioni pubbliche deve essere individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa, tale libertà sussiste se l’attività dell’avvocato possa essere svolta in un autonomo ufficio legale dell’ente e la destinazione dell’avvocato a detto ufficio sia stabile e non revocabile ad nutum, presupposti la cui ricorrenza non richiede necessariamente che il rapporto di lavoro tra l’avvocato e l’ente debba avere natura pubblica, potendo sussistere anche nel rapporto di lavoro privato con un soggetto che, comunque, persegue finalità pubblicistiche.
Va accolto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934, qualora risulti accertato che l’istante intrattenga con l’ente datoriale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità e che l’attività di addetto all’Ufficio Legale venga svolta in modo esclusivo e continuativo in posizione di indipendenza ed autonomia (Nella specie, la ricorrente svolgeva attività di consulenza quale addetta all’ufficio legale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), connotato dallo svolgimento di funzioni assistenziali e previdenziali di natura pubblica). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), decisione n. 11 del 21 febbraio 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 21 Febbraio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Febbraio 2011
0 Comment