A fronte di impedimento a comparire comprovato da certificato medico che attesti l’impossibilità del professionista a lasciare la propria abitazione, la richiesta di rinvio non può essere rigettata se non dopo che sia stata disposta visita di controllo o, in alternativa, avendo l’organo procedente adeguatamente motivato circa l’illegittimità dell’impedimento per inconsistenza della relativa causa.
Nella fattispecie è stata annullata la decisione del Consiglio dell’Ordine adottata in seguito a reiezione della richiesta di rinvio ritenuta non giustificata, senza peraltro motivazione circa le ragioni a sostegno della decisione presa. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 30 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SICILIANO), sentenza del 21 aprile 1990, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 21 Aprile 1990 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Maggio 1988
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