La notifica della delibera di cancellazione dall’Albo per incompatibilità effettuata oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia non influisce sulla validità ed efficacia della delibera stessa, trattandosi di un termine ordinatorio. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 10 aprile 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), sentenza del 31 marzo 1990, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 31 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 10 Aprile 1986
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