Perché il professionista pubblico dipendente abbia diritto, in via d’eccezione, ad essere iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo di cui all’art. 3 lett. b), quarto comma, della legge 1578133, è necessario che risulti inserito nell’ufficio legale istituito presso l’ente pubblico e che tratti le cause e gli affari legali propri dell’ente presso cui presta la propria opera.
Nella fattispecie è stata negata l’iscrizione nell’Elenco speciale al professionista che, pur dipendente di ente pubblico (ENI), era inserito non nell’ufficio legale, ma in altra struttura amministrativa (Condirezione tributaria), avente per oggetto il solo espletamento e la trattazione di pratiche tributario-valutarie alla cui direzione era preposto altro incaricato non esercente la professione legale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 08 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Ottobre 1988
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