L’avvocato che, cancellato dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità, abbia impugnato la relativa delibera del Consiglio dell’Ordine e successivamente sia stato nuovamente iscritto nell’Elenco, perché venuta meno la causa di incompatibilità, non ha più interesse alla pronuncia sulla impugnazione e al Consiglio nazionale forense non resta che deliberare il non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza d’interesse. (Dichiara non luogo a deliberare su decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 05 Dicembre 1989 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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