Qualora il procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine circondariale non si esaurisca in una sola adunanza non trova applicazione il principio sull’unità e continuità della formazione del collegio giudicante. È necessario però che all’adozione del provvedimento che conclude il procedimento prendano parte, in numero legale, solo consiglieri che abbiano partecipato alle precedenti sedute. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 169
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 05 Dicembre 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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