E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Maggio 2010 (cancellazione)
0 Comment