Non vi è alcuna disposizione normativa in forza della quale sia imposta la cancellazione automatica dal Registro dei praticanti, ove l’iscritto abbia superato il periodo massimo di iscrizione al Registro stesso. Il venir meno del riconosciuto ius postulandi non comporta, infatti, anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale, ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso, con la conseguenza ulteriore che sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del COA. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bassano del Grappa, 20 gennaio 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 30 Gennaio 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Gennaio 2011
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