È inammissibile il ricorso alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 c.p.c. per ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, in quanto si tratta di una tutela di posizione soggettiva sottratta alla cognizione del giudice ordinario. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bergamo, 30 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. VACIRCA), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 05 Dicembre 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Maggio 1989
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