Il Consiglio dell’Ordine che, nell’adottare un provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del proprio iscritto, entri nel merito dell’ordinanza di rinvio a giudizio e dei fatti del processo penale, deve consentire all’interessato, se richiesto, le controdeduzioni sul punto, nonché la produzione di documenti. (Dichiara non luogo a liberare per intervenuta rinuncia su ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Firenze, 6 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Piccini), sentenza del 27 novembre 1989, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 27 Novembre 1989 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Luglio 1988
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