Il provvedimento di cancellazione adottato dal Consiglio dell’Ordine in sede di revisione dell’Albo è l’esplicazione di un potere particolare di emendazione degli Albi espressamente riconosciuto al Consiglio dell’Ordine dall’art. 16 l.p.f., che non comporta alcuna valutazione discrezionale. Gli effetti della cancellazione a seguito di tale revisione attengono non all’atto di revisione bensì alla valutazione venuta in essere in seguito a quella, disponendone la cessazione, e non si differenziano se la cancellazione sia disposta perché è stata riscontrata una incompatibilità sopravvenuta o perché è stata accertata un ‘incompatibilità all’origine, dato che in entrambi i casi l’atto ha efficacia ex nunc.
Per poter ricondurre un ente a quelli pubblici e poter quindi applicare agli avvocati e procuratori che ne siano dipendenti l’eccezione al regime di incompatibilità prevista dall’art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non sono sufficienti i rilievi che i dipendenti siano considerati dalla giurisprudenza al pari di quelli pubblici, né che l’Ente sia stato costituito da istituti di credito di diritto pubblico, né che l’Ente stesso sia soggetto a particolari controlli e direttive da parte della Banca d’Italia, del CICR e del Ministero del Tesoro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 9 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 27 novembre 1989, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 27 Novembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Giugno 1988
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