L’art. 10 della legge 242188 che ha elevato a sei anni il periodo nel quale il praticante procuratore può ottenere l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Preture si applica oltre che a coloro che detta abilitazione richiedano per la prima volta, anche a coloro che abbiano già acquistato detta abilitazione e che all’entrata in vigore della legge non abbiano ancora esaurito il periodo quadriennale previsto dalla normativa in precedenza vigente. E contrario alla ratio ed allo spirito della legge ritenere che un praticante procuratore, che abbia esaurito il quadriennio nel periodo antecedente all’entrata in vigore della legge, possa ottenere per altri due anni il patrocinio dinanzi alle Preture. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Milano, 28 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 30 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Ottobre 1988
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