Il mancato pagamento di un debito da parte del professionista costituisce un episodio che incide negativamente sulla reputazione del professionista stesso, per la logica correlazione che la pubblica opinione pone tra l’avvocato e l’Ordine, e sulla dignità e decoro dell’intera classe forense. L’avvocato che si lasci protestare effetti cambiari o assegni bancari si rende pertanto responsabile di condotta disciplinarmente rilevante, perdendo il requisito della condotta specchiatissima ed illibata. Nella fattispecie, però, in considerazione dei motivi che indussero il professionista ad emettere i titoli protestati (in aiuto dal padre che – commerciante – venne poi dichiarato fallito), del rilievo che tra i fatti, peraltro coperti da amnistia, e l’iscrizione all’Albo erano decorsi diversi anni durante i quali il professionista aveva dato prova costante di buona condotta, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che non sussistessero ostacoli ad accogliere la domanda di iscrizione all’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Bari, 15 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Dicembre 1987
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