Il Consiglio dell’Ordine che escluda di sospendere in via cautelare l’iscritto nei cui confronti sia stata promossa azione penale per turbativa d’asta e contestualmente sospenda il procedimento disciplinare promosso a suo carico fino alla definizione di quello penale, deve accogliere la domanda d’iscrizione all’Albo degli avvocati presentata da tale professionista al termine del periodo di sei anni di professione di procuratore legale. In difetto di accoglimento della domanda, il Consiglio, oltre a cadere in palese contraddizione con la propria pronuncia di sospensione del provvedimento, andrebbe a creare un’ipotesi di sospensione indiretta non prevista dalla legge professionale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Modena, 11 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 30 Ottobre 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 11 Gennaio 1989
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