È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l.p.f. con riferimento alla disparità di trattamento, per differenza di sesso, in ordine alla considerazione che i praticanti procuratori uomini non usufruirebbero, a differenza delle donne, di un eguale periodo di libero esercizio dell’attività di patrocinio. La disparità di trattamento normativo, infatti, va rilevata paragondando situazioni omogenee, quali non sono quelle in esame. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Lucera, 18 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 25 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Giugno 1988
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