Il termine di quattro anni previsto per il patrocinio davanti alle Preture a favore dei praticanti procuratori decorre dalla data della laurea e non può essere prorogato per nessuna ragione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Lucera, 18 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 25 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Giugno 1988
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