La Commissione, sentito il relatore e dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 16, comma secondo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, può, per propria specifica competenza, rilevare, in qualsiasi momento, cause di incompatibilità dei propri iscritti, anche Consiglieri, e procedere alla cancellazione, osservate le relative norme.
Per lo stesso articolo, comma terzo, se emergono fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, e questo con riguardo ad un Consigliere, può essere dato avvio al procedimento disciplinare, spettando in questo caso la competenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Corte di Appello più vicina, posto che la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia coincide con quella della Corte di Appello (art. 1, d.lgs. 28 maggio 1947, n. 597).
Peraltro, nella vicenda delineata dal quesito, la Commissione ritiene che la conseguenza più appropriata sembri essere la cancellazione in via amministrativa dall’albo, anziché l’esercizio della funzione disciplinare in relazione all’ottemperanza all’invito di cui si riferisce.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 25 Novembre 2009- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
0 Comment