“La Commissione, pur non potendosi pronunciare sulla specifica vicenda sottesa al quesito, ritiene che la questione posta dal Consiglio richiedente vada risolta in senso affermativo.
La costituzione della parte civile, prevista dagli artt. 74 e segg. c.p.p., è posta a tutela dei diversi interessi civili lesi dal fatto penalmente rilevante, purché vi sia costituzione in giudizio e si dia dimostrazione della sussistenza del danno.
Più in dettaglio il Consiglio dell’Ordine forense si configura come ente esponenziale della comunità dei professionisti legali presso il foro circondariale. Per dovere istituzionale il Consiglio tutela la professione di avvocato nel suo complesso ed il diritto per gli iscritti negli albi di esercitarla in condizioni di indipendenza e sicurezza. Dal momento che gli atti, di natura violenta o intimidatoria, che hanno lo scopo di provocare una limitazione ingiusta alla libertà di determinazione del difensore appaiono lesivi degli interessi dell’Avvocatura nel suo complesso, e non solo della parte offesa nel singolo procedimento penale, circostanze come quelle riferite appaiono in generale in grado di giustificare la costituzione dell’Ordine come parte civile.”
Consiglio Nazionale Forense (rell. Cardone e Florio), parere del 25 novembre 2009, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 25 Novembre 2009- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
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