La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Allo stato il Consiglio Nazionale Forense non ha ritenuto d’individuare ipotesi di esonero dalla formazione continua obbligatoria ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nell’art. 5, comma 2 del Regolamento 13 luglio 2007.
Con riferimento all’eventualità dell’esonero in ragione della funzione di giudice tributario ricoperta dall’iscritto, l’orientamento di questa Commissione è negativo poiché l’esperienza acquisibile nell’ufficio di magistrato onorario tributario è particolare, settoriale ed evidentemente estranea all’attività corrente dell’iscritto rispetto alla quale è funzionale l’obbligo di formazione ed aggiornamento, almeno in considerazione dell’incompatibilità dell’incarico con le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria di cui all’art. 8, comma 1, lettera i) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.545.
In ogni caso la Commissione ritiene che siano proprio le attività ulteriori rispetto a quelle tipiche ed ordinarie dell’avvocato a richiedere la maggiore qualificazione possibile, particolarmente quelle svolte direttamente nei confronti della collettività, coinvolgendone la funzione sociale e la connessa sua responsabilità.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 28 Ottobre 2009- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera (quesito)
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