Il Consiglio dell’Ordine (di Ragusa) chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell’Ordinamento Forense una convenzione tra un’Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l’istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Si deve premettere che l’art.3 del R.D. n. 1578 del  1933, stabilita al co. 2  l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici  legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU.  14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al disposto dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”. La convenzione stessa prevede nel suo oggetto all’art.1 che la Provincia e il Comune (di non rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. D’altra parte, all’art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all’art.5 si dice che il Responsabile dell’Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà “all’organizzazione del servizio”; all’art. 6 che “ la Provincia provvederà all’esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all’art. 7 che “per l’esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a disposizione dalla Provincia”; all’art. 8 si disciplina “il riconoscimento delle competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni.
Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni della Legge n.224/2007 cui si dice volersi riferire: configurandosi nella realtà, malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; bensì la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del  proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 23 Settembre 2009
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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